Sez. 5, Sentenza n. 15858 del 14/12/2001 (Rv. 551165 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Costituzione in giudizio della parte resistente - Modalità - Deposito, presso la segreteria della commissione, del fascicolo contenente le controdeduzioni in un numero di copie inferiore a quello delle parti in giudizio - Conseguenze - Nullità della costituzione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la violazione dell'obbligo della parte resistente, previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di depositare presso la segreteria della commissione tributaria, all'atto della costituzione in giudizio, il proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio, non trova alcuna espressa sanzione nelle norme sul procedimento tributario e non ha pertanto rilevanza processuale, stante la regola generale della tassatività delle cause di nullità dettata dall'art. 156 cod. proc. civ. e la mera previsione dell'irricevibilità del fascicolo di parte, ex art. 73 disp. att. cod.proc.civ., nel diverso e più rilevante caso in cui esso non contenga le copie degli atti che debbono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)