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Sez. 5, Ordinanza n. 13432 del 27/07/2012 (Rv. 623499 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Riconoscimento di credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate - Presupposti - Comunicazione telematica nel termine di legge - Invio della comunicazione nel termine e ricezione fuori termine - Sufficienza - Decadenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623499-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di riconoscimento del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate a norma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine di legge previsto a pena di decadenza per la trasmissione del modello "CVS" è rispettato se entro di esso sia avvenuto l'invio della comunicazione telematica, anche se la ricezione si verifichi in un momento successivo, in conformità con il principio, affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, della scissione degli effetti della notificazione per il notificante rispetto al notificato allorquando debba valutarsi il rispetto di un termine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tempestivo l'invio del modello "CVS", da inoltrare entro il 28.3.2003, pur se pervenuto alle ore 0, 03 del giorno successivo, per aver reputato ragionevole ammettere il decorso di un certo lasso di tempo tra il momento della trasmissione e quello della ricezione, osservando che l'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, considera a disposizione del trasmittente l'intero ultimo giorno, e quindi legittima l'instaurazione del procedimento di trasmissione telematica anche all'ultimo minuto di tale giorno di scadenza).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)