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Sez. U, Sentenza n. 7334 del 09/08/1996 (Rv. 499091 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Notizia di reato doloso commessa dal magistrato - Rilevanza ai fini disciplinari - Mancato esercizio dell'azione penale per tardivita della querela - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499091-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, la notizia di un reato doloso commesso dal giudice, ancorché l'azione penale non sia stata esercitata per tardività della querela, costituisce fatto che può, di per sè, ledere l'immagine del giudice e creare diffidenza nei suoi confronti, così che ne resti incrinato il rapporto di credibilità che il giudice stesso deve conservare nei confronti della cittadinanza del luogo in cui esercita le sue funzioni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)