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Sez. U, Sentenza n. 5669 del 20/05/1991 (Rv. 472260 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio della Magistratura (Sezione disciplinare) | Procedimento penale per fatti qualificati come reati perseguibili d'ufficio - Proscioglimento in sede penale per difetto di querela - Per diversa qualificazione dei fatti - Promovimento dell'azione disciplinare - Omessa correzione della qualificazione degli addebiti in conformità del giudicato penale - Potere-dovere della Sezione disciplinare del C.S.M. di statuire sulla rilevanza dei fatti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472260-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Consiglio della Magistratura (Sezione disciplinare)

Qualora il magistrato, sottoposto a procedimento penale per fatti qualificati come reati perseguibili d'ufficio, venga prosciolto dal giudice penale, per difetto di querela, in esito ad una diversa qualificazione di tali fatti, il potere-dovere della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di statuire sulla rilevanza dei fatti medesimi, a norma dell'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, va riconosciuto indipendentemente dalla eventualità che, in sede di promovimento dell'azione disciplinare, non si sia provveduto a correggere detta qualificazione degli addebiti in conformità del giudicato penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)