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Sez. U, Sentenza n. 5510 del 14/05/1993 (Rv. 482360 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Rapporto con il procedimento penale - Sentenza di non doversi procedere per remissione di querela - Responsabilità disciplinare per lo stesso fatto - Configurabilità - Riesame dei fatti da parte della Cassazione - Preclusione.
Stato
decisa il 1993-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482360-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere

I fatti addebitati al magistrato in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela possono essere esaminati e valutati in sede disciplinare in modo autonomo ed indipendente, in relazione alla loro idoneità a ledere la considerazione di cui deve godere il magistrato ed il prestigio dell'ordine giudiziario. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice disciplinare è insuscettibile di ulteriore apprezzamento in sede di legittimità, essendo precluso alla Corte di Cassazione il riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente alla Sezione Disciplinare, unico giudice del merito, il quale ha solo l'obbligo di fornire una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)