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Sez. 1, Sentenza n. 4300 del 15/05/1997 (Rv. 504367 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ | Del creditore precedente ex art. 21 legge fall. - Competenza funzionale del giudice dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento - Sussistenza - Domanda di condanna generica con risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504367-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ

La competenza a giudicare sulla responsabilità, ex art. 21 legge fall., del creditore precedente in caso di infondata richiesta di fallimento - ove questo sia stato dichiarato - appartiene in via funzionale, e perciò esclusiva e inderogabile, al Tribunale investito dell'opposizione contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ed è inammissibile (indipendentemente dall'accettazione della controparte) che la domanda abbia ad oggetto la sola condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)