Sez. 1, Sentenza n. 16881 del 28/11/2002 (Rv. 558806 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ | Del creditore procedente ex art. 21 legge fall. - Competenza funzionale del giudice dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ
La competenza a giudicare sulla responsabilità, ex art. 21 legge fall., del creditore precedente appartiene in via funzionale al giudice dell'opposizione alla dichiarazione di fallimento, non potendo il relativo giudizio essere dissociato da quello sulla opposizione a detta dichiarazione in virtù del fatto che l'accoglimento della domanda di revoca del fallimento è presupposto necessario perché sia esaminata ed eventualmente accolta la domanda risarcitoria. Ne consegue la inammissibilità di una domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)