Sez. L, Ordinanza n. 20934 del 20/06/2026 (Rv. 679562-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici convenzionati - Retribuzione - Attività di vestizione e svestizione - Esclusione - Fondamento. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE - In genere.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Ai medici convenzionati non è estensibile la disciplina, dettata dal CCNL per il personale non dirigenziale del Comparto Sanità, relativa al diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per l'attività di vestizione e svestizione degli indumenti di servizio (cd. tempo tuta), trattandosi di istituto che presuppone la eterodirezione ed è, dunque, incompatibile con la natura libero-professionale e parasubordinata del rapporto convenzionale che li lega al sistema sanitario nazionale.
Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)