Sez. L, Ordinanza n. 20784 del 25/07/2024 (Rv. 671924-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Personale operante nel comparto della sanità pubblica - Tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - Qualificazione come orario di lavoro - Obbligo remunerativo - Rilevanza del lavoro a turni - Insussistenza - Rilevanza della sommatoria dei tempi di vestizione e svestizione a quelli di passaggio delle consegne per garantire la continuità assistenziale - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini della qualificazione come orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - per il personale operante nel comparto della sanità pubblica - e del connesso obbligo retributivo, è irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale.
Contr. Coll. 21/05/2018, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)