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Sez. L, Ordinanza n. 20784 del 25/07/2024 (Rv. 671924-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Personale operante nel comparto della sanità pubblica - Tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - Qualificazione come orario di lavoro - Obbligo remunerativo - Rilevanza del lavoro a turni - Insussistenza - Rilevanza della sommatoria dei tempi di vestizione e svestizione a quelli di passaggio delle consegne per garantire la continuità assistenziale - Insussistenza.
Stato
decisa il 2024-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671924-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Ai fini della qualificazione come orario di lavoro del tempo di vestizione e svestizione della divisa di lavoro - per il personale operante nel comparto della sanità pubblica - e del connesso obbligo retributivo, è irrilevante che il lavoro si svolga su turni o che il medesimo tempo si sommi ai tempi di passaggio delle consegne, necessari a garantire la continuità assistenziale.

Contr. Coll. 21/05/2018, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)