Sez. 1, Sentenza n. 18241 del 10/09/2004 (Rv. 576961 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Superamento del termine ragionevole - Onere probatorio della parte istante - Ambito e limiti - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte istante, con l'allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine mediamente qualificabile come ragionevole, secondo parametri di normalità ed anche alla luce dei criteri al riguardo elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, offre il titolo della propria richiesta indennitaria, ed identifica quindi la "causa petendi" della pretesa azionata, cui si collega il danno (patrimoniale o non patrimoniale) lamentato in conseguenza dell'addotta violazione. Ne consegue che la parte istante ha un onere di allegazione e di dimostrazione riguardante la sua posizione nel processo presupposto (la data iniziale di questo, la data della sua eventuale definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato), mentre su di essa non incombe l'onere "di specificare passo passo le cadenze dei ritardi lamentati e di argomentare analiticamente in proposito", atteso che la legge demanda al giudice - munito, in coerenza con il modello procedimentale adottato, di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall'art. 738 cod. proc. civ., non resta subordinata all'istanza di parte - il compito di accertare in concreto la violazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto della Corte territoriale che, tra l'altro, aveva trascurato di dare la dovuta rilevanza, ai fini dell'esplicazione degli elementi costitutivi della domanda, ad una sentenza, prodotta dalla parte, di condanna dello Stato italiano emessa dalla Corte di Strasburgo in relazione allo stesso procedimento con riconoscimento dell'equa riparazione a favore di altro soggetto, costituitosi, anch'esso, parte civile).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)