Sez. U, Sentenza n. 1339 del 26/01/2004 (Rv. 569677 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Pronuncia della Corte EDU di attribuzione di equa soddisfazione alla parte lesa a titolo di danno non patrimoniale - Successiva irragionevole protrazione della durata del medesimo processo presupposto - Indennizzo richiesto ai sensi della (sopravvenuta) legge n. 89 del 2001 - Obbligo del giudice nazionale di riconoscere l'indennizzo per il danno non patrimoniale, e di liquidarlo avendo come parametro la quantificazione operata, nel caso, dalla Corte europea - Configurabilità - Esiguità della posta in gioco nel processo presupposto - Valenza ostativa dell'indennizzabilità del danno non patrimoniale - Esclusione - Rilevanza in punto di "quantum" - Sussistenza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ove la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia già accertato che il ritardo non giustificato nella definizione di un processo, in violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno del ricorrente, e abbia quindi riconosciuto in suo favore un'equa riparazione "ex" art. 41 della Convenzione, da tale pronuncia deriva che il giudice nazionale adito ai sensi della (sopravvenuta) legge 24 marzo 2001, n. 89 - una volta che abbia accertato, con riferimento allo stesso processo presupposto, il protrarsi della medesima violazione nel periodo successivo a quello considerato dai giudici di Strasburgo - non può non indennizzare, in applicazione della citata legge, l'ulteriore danno non patrimoniale subito dalla medesima parte istante, e liquidarlo prendendo come punto di riferimento la liquidazione già effettuata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (dalla quale è peraltro consentito differenziarsi, sia pure in misura ragionevole). Nè detta indennizzabilità può essere esclusa sul rilievo dell'esiguità della posta in gioco nel processo presupposto: sia perché trattasi di ragione resa, nel caso, non rilevante dal fatto che la Corte europea ha ritenuto sussistente il danno non patrimoniale per il ritardo nello stesso processo; sia perché, più in generale, l'entità della posta in gioco nel processo ove si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole non è suscettibile di impedire il riconoscimento del danno non patrimoniale, dato che l'ansia ed il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non totalmente escludente lo stesso.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)