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Sez. 1, Sentenza n. 566 del 01/03/1973 (Rv. 362623 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - TEMPO E FORMA - CONDIZIONI - INDICAZIONE DELLA PERSONA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362623-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - TEMPO E FORMA - CONDIZIONI - INDICAZIONE DELLA PERSONA - IRRILEVANZA.*

Nei giudizi in cui e prescritto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero la volonta della legge deve ritenersi adempiuta se risulta che l' ufficio sia intervenuto nel processo ed abbia avuto la possibilita di esercitare i poteri attribuitigli dall'art 72 cod proc civ, non essendo necessario - ai fini delle legittimita dell'intervento suddetto - che risulti anche la indicazione del nome della persona che rappresentava l'ufficio. (V 45/70, mass n 344682).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)