Sez. 1, Sentenza n. 14443 del 20/01/2026 Cc. (dep. 20/04/2026) Rv. 289803-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale richiesto da soggetto in detenzione domiciliare - Giudizio prognostico - Parametri - Svolgimento di attività lavorativa - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale a soggetto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, di per sé insufficiente quando non emergano ulteriori elementi dai quali desumere l'avvio di un serio e affidabile processo di revisione critica.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)