Sez. 1, Sentenza n. 30065 del 29/05/2025 Cc. (dep. 01/09/2025) Rv. 288564-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Concessione di misure alternative alla detenzione - Poteri del tribunale di sorveglianza - Parametri di riferimento utilizzabili - Criterio di gradualità nella concessione delle misure - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivato il rigetto di richiesta di concessione di affidamento in prova al servizio sociale, proposta da detenuto da poco ammesso al lavoro esterno, non ancora avviato, dopo la reiezione di precedenti istanze di ammissione a misure alternative a causa dell'assenza di revisione critica e di una distorta percezione della realtà).
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)