Sez. 2, Sentenza n. 3186 del 09/05/1983 (Rv. 428092 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - EFFETTI - GIUDIZI IN CORSO INTRAPRESI DAL CURATORE - PROSECUZIONE DA PARTE DEL FALLITO O NEI SUOI CONFRONTI- NECESSITÀ - LIMITI - GIUDIZIO DI REVOCATORIA ORDINARIA O FALLIMENTARE - MANCATA CESSIONE ALL'ASSUNTORE DELLA RELATIVA AZIONE - PROSECUZIONE DI DETTO GIUDIZIO TRA LE PARTI ORIGINARIE - AMMISSIBILITÀ - INTERVENTO O CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSUNTORE - FACOLTÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - EFFETTI - GIUDIZI IN CORSO INTRAPRESI DAL CURATORE - PROSECUZIONE DA PARTE DEL FALLITO O NEI SUOI CONFRONTI- NECESSITÀ - LIMITI - GIUDIZIO DI REVOCATORIA ORDINARIA O FALLIMENTARE - MANCATA CESSIONE ALL'ASSUNTORE DELLA RELATIVA AZIONE - PROSECUZIONE DI DETTO GIUDIZIO TRA LE PARTI ORIGINARIE - AMMISSIBILITÀ - INTERVENTO O CHIAMATA IN CAUSA DELL'ASSUNTORE - FACOLTÀ.*
Sopravvenuto il concordato fallimentare, mentre i giudizi in corso intrapresi dal curatore del fallimento che riguardano rapporti facenti capo al fallito devono essere proseguiti da lui o nei suoi confronti, avendo egli riacquistato la capacità di stare in giudizio personalmente relativamente ad essi, invece, il giudizio di revocatoria ordinaria o fallimentare, in cui il curatore agisce per conto dei creditori che ne sono titolari e del quale il concordato non comporti l'improcedibilità per essere stata l'Azione ceduta all'assuntore in esecuzione del concordato stesso, prosegue tra le parti originarie, secondo la disciplina dell'art. 111 cod. proc. civ., salva la facoltà dell'assuntore cessionario di intervenirvi o la facoltà delle altre parti di chiamarlo, con la possibilità di estromissione del dante causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 118, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 118, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)