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Sez. L, Sentenza n. 308 del 16/01/1996 (Rv. 495436 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Accoglimento del ricorso per i motivi ex nn. 3 e 5 art. 360 cod. proc. civ. - Poteri e limiti rispettivamente conseguenti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495436-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Nel caso in cui la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso sia per il motivo di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) che per quello di cui al n. 5 dello stesso articolo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio), il giudice di rinvio è bensì tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ma, rispetto ai punti ivi ritenuti non congruamente motivati, se non può rimetterne in discussione la decisività, ha il potere di compiere in fatto gli accertamenti e le valutazioni del caso, cui non ostino le direttive impartite dalla stessa sentenza o le preclusioni e decadenza verificatesi, con la conseguente possibilità, entro i limiti ora precisati, di acquisire e valutare fatti nuovi e rivalutare "ex novo" i fatti già acquisiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rinvio - affermativa, in particolare, della computabilità, ai fini dell'indennità di anzianità e del TFR, della cosiddetta indennità di disagio, percepita dal lavoratore all'estero -, avendo ritenuto non preclusivi di una diversa valutazione del giudice di rinvio i rilievi della sentenza di annullamento relativi alla mancanza di collegamento di detta indennità con la professionalità del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)