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Sez. 6, Sentenza n. 605 del 08/06/1981 Ud. (dep. 23/01/1982) Rv. 151727 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - INCERTEZZA SULLA CONVINZIONE DI INNOCENZA NEL DENUNCIANTE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1981-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151727-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - INCERTEZZA SULLA CONVINZIONE DI INNOCENZA NEL DENUNCIANTE - INSUSSISTENZA DEL REATO.*

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 368 cod. pen. dalla incertezza sulla malafede del denunciante deriva il dubbio sul convincimento della colpevolezza del denunciato: venendo così a mancare uno degli elementi essenziali del reato, cioè la consapevolezza nel reo della innocenza dell'incolpato, l'imputato va assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. (contra mass n 147606, sulla formula assolutoria; (contra mass n 147615).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)