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Sez. 6, Sentenza n. 976 del 16/10/1980 Ud. (dep. 16/02/1981) Rv. 147606 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ACCERTAMENTO - RIFLESSI NELLA FORMULA DI ASSOLUZIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147606-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ACCERTAMENTO - RIFLESSI NELLA FORMULA DI ASSOLUZIONE.*

Il dolo del reato di calunnia si caratterizza con la necessita che l'accusatore abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato e pertanto, in caso di accertata erronea convinzione dell'imputato sulla colpevolezza del denunciato, si esclude in toto la configurabilita del reato. Ma quando le risultanze processuali non consentono di stabilire quale possa essere stato l'ultimo convincimento dell'imputato, se cioe egli fosse certo dell'innocenza dell'incolpato oppure dubitarne in buona fede della sua colpevolezza, la formula assolutoria, incidendo il dubbio nell'elemento subiettivo del delitto, non puo essere che quella di insufficienza di prove.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)