Sez. 2, Sentenza n. 2447 del 02/10/1987 Ud. (dep. 23/02/1988) Rv. 177684 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO SOGGETTIVO DEL GIUDICE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULA AMPIA - DUBBIO OGGETTIVO - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO SOGGETTIVO DEL GIUDICE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULA AMPIA - DUBBIO OGGETTIVO - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA.*
In tema di calunnia, qualora il dubbio in merito alla colpevolezza non sia meramente soggettivo (cioè congetturale o concettuale), bensì oggettivo, perché le risultanze processuali non consentono di stabilire quale fosse l'intimo convincimento dello imputato, il giudice deve pronunciare assoluzione con la formula "per insufficienza di prove". (V mass n 163228; (V mass n 160095; (V mass n 151727; (Conf mass n 171143; (Conf mass n 160096; (Conf mass n 158547).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)