Sez. 5, Sentenza n. 17568 del 09/08/2007 (Rv. 601265 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Spese e componenti negativi - Incertezza o indeterminabilità - Conseguenze - Deroga al principio di competenza - Condizioni - Individuazione dell'esercizio di competenza - Fattispecie in tema di contestazione del credito da parte del debitore.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema di imposte sui redditi d'impresa, dalla complessiva prescrizione dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si desume che, anche per le spese e gli altri componenti negativi di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, il legislatore considera come esercizio di competenza quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna di tali voci, limitandosi soltanto a prevedere una deroga al principio della competenza, col consentire la deducibilità di dette particolari spese e componenti nel diverso esercizio nel quale si raggiunge la certezza della loro esistenza ovvero la determinabilità, in modo obiettivo, del relativo ammontare. (Sulla base degli enunciati principi, la S.C. ha quindi cassato la decisione impugnata, secondo cui l'importo di determinate fatture aveva perso il requisito della certezza perchè contestato dal debitore, ritenendo invece che riconoscimento del credito e pagamento attengono al rapporto obbligatorio, già originato ed interamente determinato da una fonte contrattuale disciplinante il servizio reso dal contribuente).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)