Sez. 5, Sentenza n. 17395 del 23/07/2010 (Rv. 615042 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Incrementi di reddito sottoposti a condizione sospensiva - Deroga al principio di competenza - Modalità di imputazione - Configurabilità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema di redditi d'impresa, secondo la previsione dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - nel testo applicabile "ratione temporis" - i componenti positivi e negativi del reddito dei quali sia incerta l'esistenza o l'ammontare, in deroga al generale principio "di competenza", concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui ne sia divenuta certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare. Ne consegue che una componente attiva del reddito sottoposta a condizione sospensiva, poiché non certa nella sua esistenza, concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui si verificherà la condizione da cui dipende Ia sua certa esistenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del contribuente che, con riferimento ad un contributo in conto esercizio concessagli ai sensi della l. 8 agosto 1995 n. 341, riportato nel conto economico nell'anno 2000 e sottoposto a condizione sospensiva, in quanto deliberato definitivamente dall'ente erogante nel 2001, solo in tale anno lo aveva dichiarato ai fini fiscali).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 08/08/1995 num. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)