Sez. 5, Sentenza n. 6331 del 01/04/2016 (Rv. 639578 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Contratto di compravendita immobiliare sottoposto alla condizione del cd. "minimo garantito" - Componenti negativi che concorrono a formare il reddito - Imputazione - Modalità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema di imposte sui redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, in ipotesi di compravendita immobiliare sottoposta a condizione del cd. "minimo garantito", in misura pari alla differenza tra quanto ricavato da contratti di locazioni relativi agli immobili compravenduti ed un tetto prefissato, la componente reddituale, in ragione dell'aleatorietà della condizione, rileva fiscalmente, trovando applicazione il principio di cassa in luogo di quello di competenza, solo al termine di ciascun anno di locazione, alla fine del quale si deve verificare l'effettiva sproporzione tra quanto incassato a titolo di canoni di locazione e la cifra fissa garantita con la predetta clausola.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)