Sez. 1, Sentenza n. 1010 del 01/02/1994 (Rv. 485173 - 01)
Poste e radiocomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Telefoni - In genere | Telefoni "senza cordone" non omologati - uso - Sanzione amministrativa ex art. 399 in rel. all'art. 398 d.P.R. n. 156 del 1973 - Inapplicabilità - Limiti.
Poste e radiocomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Telefoni - In genere
A norma dell'art. 398, comma primo, d.P.R. n. 156 del 1973 (cosiddetto codice postale), nel testo fissato dall'art. 1 della legge n. 209 del 1980, l'uso di telefoni "senza cordone" è vietato solo se detti apparati radioelettrici siano "non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni", con la conseguenza che, in mancanza di specifica contestazione della violazione di tali norme, l'uso dei predetti telefoni, anche se "non omologati", non è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 399 in rel. all'art. 398 d.P.R. citato, in quanto il terzo comma di quest'ultima disposizione sottopone all'obbligo di omologazione solo l'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio di detti apparecchi, così individuando, come destinatari del precetto, i commercianti e gli importatori, non i detentori e gli utenti dei medesimi.
Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 398, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 399, Legge 22/05/1980 num. 209 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)