Sez. 1, Sentenza n. 10472 del 26/11/1996 (Rv. 500800 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE | Confisca obbligatoria - Portata di carattere generale - Sussistenza - Violazioni ex art. 398 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Confisca obbligatoria - Applicabilità - Fattispecie in tema di telefoni senza cordone non omologati.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - SANZIONI ACCESSORIE - IN GENERE
L'art. 20 della legge n. 689 del 1981 - a norma del quale è sempre disposta la confisca delle cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa - non solo ha abrogato ogni precedente disposizione in contrasto, ma ha generalizzato l'istituto della confisca obbligatoria. Pertanto, la confisca deve ritenersi applicabile anche a tutte le violazioni, da chiunque commesse, dell'art. 398 del d.P.R. n. 156 del 1973, consistendo esse nella fabbricazione, uso o commercio di materiali (nella specie, telefoni senza cordone non omologati) privi delle caratteristiche richieste, o dell'attestazione di rispondenza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 398, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 399, Legge 22/05/1980 num. 209 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)