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Sez. 1, Sentenza n. 675 del 22/01/1997 (Rv. 501961 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI | Telefoni senza fili inseriti in una utenza e costituiti da un apparecchio fisso e da un altro mobile collegati per mezzo di onde elettromagnetiche - Configurabilità come apparecchi radio trasmittenti - Esclusione - Detenzione di uso - Preventiva denuncia all'amministrazione postale - Necessità - Esclusione - Limiti - Divieto - Condizioni - Sanzione amministrativa ex art. 399 d.P.R. n. 156 del 1973 - Presupposti.
Stato
decisa il 1997-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501961-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - DISCIPLINA DEI SERVIZI

I telefoni senza fili inseriti in una utenza e costituiti da un apparecchio fisso e da un altro mobile collegati per mezzo di onde elettromagnetiche, capaci di consentire l'ascolto entro un limitato raggio, non sono classificabili fra gli apparecchi radio trasmittenti, così come intesi dal codice postale (d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156). La detenzione (non a scopo di commercio) e l'uso di tali telefoni non richiede, pertanto, la preventive denuncia all'amministrazione postale (art. 403 d.P.R. citato) e deve ritenersi vietata soltanto quando detti apparecchi non siano rispondenti alle norme tecniche volte ad impedire disturbi alle radio trasmissioni ed alle radio ricezioni, restando escluso che in mancanza di specifica contestazione delle violazioni di tali norme, l'uso dei predetti telefoni, anche se non omologati, sia assoggettabile alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 399 in relazione all'art. 388 d.P.R. citato.

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 398, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 399, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 403 CORTE COST., Legge 22/05/1980 num. 209 art. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)