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Sez. 1, Sentenza n. 12594 del 16/10/2001 (Rv. 549650 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Contraddittorio - Costituzione - Necessità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549650-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

In seno al procedimento fallimentare, mancando un'espressa previsione in ordine alle modalità di costituzione del contraddittorio (e ciò sia con riferimento alla legge fallimentare - art.26 -, sia alle disposizioni processuali relative ai procedimenti in camera di consiglio), la parte reclamante ex art. 26 legge fall., che non abbia richiesto di essere sentita nell'udienza camerale, non può legittimamente dolersi della violazione del suo diritto di difesa per la mancata convocazione in camera di consiglio e per il conseguente rigetto del reclamo da parte dell'organo giudicante che, senza far luogo ad alcuna istruttoria, abbia statuito sulla base delle prospettazioni cui il reclamo stesso era affidato, giudicandole del tutto infondate.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)