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Sez. 1, Sentenza n. 8416 del 21/06/2000 (Rv. 537855 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Costituzione del contraddittorio - Comunicazione del reclamo da parte del cancelliere - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537855-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI

Nel procedimento fallimentare, mancando un'espressa previsione, sia nella legge fallimentare (art. 26), sia nelle disposizioni processuali relative ai procedimenti in camera di consiglio, in ordine alle modalità di costituzione del contraddittorio, la comunicazione da parte del cancelliere (sia pure per estratto) del reclamo e del provvedimento di fissazione dell'udienza può considerarsi un valido equipollente della notifica dell'atto, specie in considerazione della natura del procedimento, che ha carattere sommario e camerale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)