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Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 01/02/2002 (Rv. 551996 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Norme processuali - Declaratoria di incostituzionalità - Effetti - Atti precedenti alla sentenza della Corte costituzionale - Accertamento validità sulla base della disciplina in vigore - Fattispecie in materia di notificazione a mezzo posta (sent. Corte Cost. n. 346/98).
Stato
decisa il 2002-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551996-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

La norma processuale dichiarata incostituzionale cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale, senza possibilità di distinguere tra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali compiuti in precedenza, giacché, fin quando la validità ed efficacia di tali atti sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, e nel momento in cui viene in discussione la ritualità di un elemento - atto o serie causale di atti - del procedimento, il criterio valutativo di corrispondenza alle norme di legge deve avere riguardo alla modificazione della disciplina, conseguita all'intervento del giudice delle leggi; pertanto, dovendo il giudice verificare, ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. prov. civ., l'avvenuta notificazione di un decreto ingiuntivo e la sua ritualità, rispetto al termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ., è irrilevante che tale notificazione abbia preceduto la decisione di incostituzionalità, posto che il controllo deve essere effettuato alla luce delle norme attualmente in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)