Sez. 3, Sentenza n. 14538 del 22/06/2009 (Rv. 608636 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO | Potere discrezionale del giudice del merito - Sussistenza - Contenuto - Individuazione - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONFRONTO
L'art. 254 cod. proc. civ. attribuisce al giudice di merito una mera facoltà discrezionale di procedere al confronto tra testimoni, conferendogli, perciò, anche il potere di recedere dal disposto confronto per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere (compresa l'opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa), senza che l'esercizio di siffatto potere possa formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)