Sez. 3, Sentenza n. 1508 del 04/12/1997 Ud. (dep. 09/02/1998) Rv. 209823 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Condotta rilevante - Materiale effrazione - Necessità - Esclusione - Disobbedienza al vincolo funzionale - Reato - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
Per la sussistenza del reato di cui all'art.349 c.p.(violazione di sigilli) non si rende necessaria la materiale effrazione, distruzione, ecc. dei sigilli o loro equivalenti, ma una condotta che pur lasciando, al limite, intatti gli stessi, costituisca effettiva disobbedienza al divieto che i sigilli visualizzano, e quindi sia volta a frustrare l'assicurazione della cosa per la finalità di pubblico interesse che ha determinato l'adozione del vincolo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)