Sez. 3, Sentenza n. 2508 del 21/01/2000 Ud. (dep. 29/02/2000) Rv. 215529 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Condotta rilevante - Materiale effrazione - Necessità - Esclusione - Violazione della funzione strumentale del sigillo - Sufficienza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE
Per la sussistenza del reato di cui all'art.349 cod.pen., il vincolo di immodificabilità della cosa può essere frustrato da qualsiasi attività che, anche in assenza di materiale effrazione, violi la funzione strumentale e funzionale del sigillo che è quella di identificare esattamente il bene e di intimare a chiunque di astenersi da qualsiasi atto che possa, comunque, alterare l'indisponibilità della cosa. (Fattispecie in tema di prosecuzione di lavori su manufatto abusivo sottoposto a sequestro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)