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Sez. 2, Sentenza n. 1044 del 21/02/1986 (Rv. 444551 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444551-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

La semplice denunzia di un fatto ipotizzabile come reato e la Costituzione di parte civile non sono sufficienti per determinare la sospensione necessaria del giudizio civile essendo richiesto per questa l'inizio dell'Azione penale che, nei processi di Competenza del pretore, si ha con la emanazione del decreto di citazione per il giudizio. (V 1510/72, mass n 358187; (Conf 1444/80, mass n 404992; (Conf 2559/78, mass n 351904; (Conf 757/74, mass n 368606).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)