Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 17/05/1972 (Rv. 358187 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER REATO RISULTANTE NEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTO DELLA SOSPENSIONE - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESTREMI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER REATO RISULTANTE NEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTO DELLA SOSPENSIONE - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESTREMI.*
Presupposto della sospensione del giudizio civile, ai sensi dell'art 3 cod proc pen, e che, in ordine al fatto nel quale siano ravvisabili gli estremi di un reato la cui cognizione influisca sulla decisione della controversia civile, sia stata iniziata l'Azione penale, il che avviene quando il giudice ne sia stato investito dal PM mediante richiesta d'istruzione formale o di citazione al giudizio, o quando, trattandosi di reato appartenente alla Competenza del pretore, sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio o il decreto penale di condanna. (Conf 3398'68, mass n 336454).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)