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Sez. 3, Sentenza n. 1444 del 04/03/1980 (Rv. 404992 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTO - PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - ASSEGNAZIONE AD UN MAGISTRATO DELL'ESAME DELLA DENUNCIA - IRRILEVANZA - EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO PER REATO DI COMPETENZA PRETORILE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404992-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE - PRESUPPOSTO - PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - ASSEGNAZIONE AD UN MAGISTRATO DELL'ESAME DELLA DENUNCIA - IRRILEVANZA - EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO PER REATO DI COMPETENZA PRETORILE - SUFFICIENZA.*

Ai fini della sospensione del processo civile ai sensi dell'art 3 cod proc pen, il promovimento dell'Azione penale non si verifica con la sola assegnazione ad un magistrato dell'esame della denuncia, ma, in particolare, ove trattisi di reato di Competenza pretorile per il quale non sia possibile l'irrogazione della sola pena pecuniaria (come, nella specie, quello di falsa testimonianza), con la emissione del decreto di citazione a giudizio. (Conf 4371/76, mass n 383081; (Conf 1524/76, mass n 380270; (Conf 1691/75, mass n 375312; (Conf 512/75, mass n 373814).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)