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Sez. L, Sentenza n. 2780 del 04/05/1982 (Rv. 420654 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - INADEMPIMENTO INCOLPEVOLE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - PROCEDURA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420654-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - INADEMPIMENTO INCOLPEVOLE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - PROCEDURA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Lo stato di carcerazione preventiva del lavoratore, determinando la sua mancata prestazione lavorativa, costituisce una Forma di inadempimento incolpevole che è riconducibile alle norme generali sulle obbligazioni in tema di impossibilità temporanea e parziale (artt. 1256 e 1464 cod. civ.), con la conseguenza dell'Estinzione del rapporto di lavoro, nel caso del venir meno dell'interesse del datore di lavoro alla prestazione del lavoratore, che può rientrare anche nella previsione di cui all'art. 3 prima parte della legge n. 604 del 1966, nel senso che determina all'interno dell'azienda una situazione di disorganizzazione la quale consente la risoluzione del rapporto stesso per giustificato motivo. A tale fattispecie, pertanto, non è applicabile la procedura prevista dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. (Conf 2317/80, mass n 406000).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)