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Sez. L, Sentenza n. 4849 del 15/07/1983 (Rv. 429740 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OGGETTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429740-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OGGETTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

La carcerazione preventiva del lavoratore, dovuta a fatti estranei allo svolgimento del rapporto, non integra gli estremi dello inadempimento dei relativi obblighi contrattuali, il quale presuppone una condotta colpevole in relazione specifica con questi ultimi, ma costituisce un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione ex art. 1464 cod. civ., in relazione alla quale la persistenza o meno nel datore di lavoro dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto va valutata con esclusivo riferimento alla previsione di cui all'art. 3 seconda parte della legge n. 604 del 1966. Conseguentemente il recesso del datore di lavoro può ritenersi oggettivamente giustificato solo quando risponda a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, dovendosi a tal fine tenere conto della durata dell'assenza del lavoratore, in relazione alle dimensioni ed alla struttura dell'azienda, della natura delle mansioni a questo ultimo affidate e della possibilità che le stesse siano temporaneamente svolte da altri dipendenti e dovendosi invece prescindere da ogni altro soggettivo interesse del datore di lavoro nonché dai motivi della carcerazione. (V 2780/82, mass n 420654; (V 2317/80, mass n 406000).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)