Sez. L, Sentenza n. 2317 del 11/04/1980 (Rv. 406000 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - IMPOSSIBILITA TEMPORANEA E PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENTE VENIR MENO DELL'INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO ALLA PRESTAZIONE MEDESIMA - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - INAPPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - IMPOSSIBILITA TEMPORANEA E PARZIALE DELLA PRESTAZIONE - CONSEGUENTE VENIR MENO DELL'INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO ALLA PRESTAZIONE MEDESIMA - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI - INAPPLICABILITA.*
Lo stato di carcerazione preventiva del lavoratore, determinando la sua mancata prestazione lavorativa, costituisce una Forma di inadempimento incolpevole che e riconducibile alle norme generali sulle obbligazioni in tema di impossibilita temporanea e parziale (art 1256 e 1464 cod civ) con la conseguenza dell'Estinzione del rapporto obbligatorio di lavoro nel caso del venir meno dell'interesse del datore di lavoro alla prestazione del lavoratore, e che puo rientrare anche nelle previsioni di cui all'art 3 ultima parte della legge 15 luglio 1966 n 604, nel senso che determina all'interno dell'azienda una situazione di disorganizzazione, la quale, ai sensi dell'art 3 citato, consente la risoluzione del rapporto per giustificato motivo. A tale fattispecie non e percio applicabile la procedura prevista dall'art 7 dello statuto dei lavoratori per l'irrogazione di sanzioni disciplinari. (V 5156/78, mass n 394905; (V 479/78, mass n 389775; (V 6125/78, mass n 395949).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)