Sez. 1, Sentenza n. 2221 del 23/02/1993 (Rv. 481056 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Acquisti | Famiglia costituita anteriormente alla riforma del diritto di famiglia - Beni acquistati da uno dei coniugi dopo l'entrata in vigore della riforma e prima della scadenza del 15 gennaio 1978 - Regime di comunione da detta scadenza - Limiti - Stato di separazione legale tra coniugi - Ininfluenza - Condizioni.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - Acquisti
Con riguardo a famiglia costituita prima della data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, sulla riforma del diritto di famiglia, e rispetto ai beni acquistati da uno dei coniugi dopo tale data e prima del termine assegnato per l'espressione di una volontà contraria al regime di comunione legale (15 gennaio 1978), siffatta comunione si verifica "ex nunc", a partire da detta scadenza in mancanza di quella volontà contraria, senza che possa avere alcuna influenza, sul descritto regime, uno stato di separazione legale tra coniugi ove lo stesso risulti superato da una riconciliazione intervenuta in epoca precedente alla scadenza medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)