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Sez. 3, Sentenza n. 12693 del 09/06/2011 (Rv. 618123 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA | Famiglia - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Disciplina transitoria - Estensione della comunione legale per i beni acquistati separatamente - Condizioni - Esercizio del diritto di prelazione agraria - Citazione in giudizio del coniuge dell'acquirente - Necessità - Sussistenza - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618123-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DISCIPLINA TRANSITORIA

Per la famiglia già costituita alla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all'art. 228, primo comma, della legge, decorre dal 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati; conseguentemente, il titolare del diritto di prelazione agraria che, dopo avere esercitato il riscatto del fondo venduto senza la prescritta "denuntiatio", intenda chiedere l'accertamento giudiziale del suo diritto, non deve agire anche contro il coniuge dell'acquirente del fondo qualora la vendita sia stata stipulata in detto biennio successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 e la dichiarazione di riscatto sia stata comunicata nello stesso periodo, atteso che, in tale ipotesi, il fondo non è mai entrato in comunione dei coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)