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Sez. 3, Sentenza n. 1696 del 13/03/1980 (Rv. 405308 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - FABBRICANTE - VENDITORE DI UNA COSA - VIZI DI QUEST'ULTIMA - DANNI RELATIVI - RESPONSABILITA EX EMPTO VERSO IL COMPRATORE ED EXTRACONTRATTUALE VERSO I TERZI - CONTRIBUZIONE ALLA FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO DA PARTE DI UNA PLURALITA DI SOGGETTI - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DI QUESTI ULTIMI - CONFIGURABILITA - RIPARTIZIONE NEI RAPPORTI INTERNI - CRITERI - VINCOLO CONTRATTUALE DEI CORRESPONSABILI A DUE A DUE E GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405308-01

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - FABBRICANTE - VENDITORE DI UNA COSA - VIZI DI QUEST'ULTIMA - DANNI RELATIVI - RESPONSABILITA EX EMPTO VERSO IL COMPRATORE ED EXTRACONTRATTUALE VERSO I TERZI - CONTRIBUZIONE ALLA FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO DA PARTE DI UNA PLURALITA DI SOGGETTI - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE DI QUESTI ULTIMI - CONFIGURABILITA - RIPARTIZIONE NEI RAPPORTI INTERNI - CRITERI - VINCOLO CONTRATTUALE DEI CORRESPONSABILI A DUE A DUE E GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ININFLUENZA.*

Il fabbricante-venditore di una cosa e responsabile non solo ex empto verso il compratore per i vizi in essa riscontrati, ma altresi, a titolo di illecito, del danno sofferto da terzi in dipendenza di tali vizi, che rendono la cosa pericolosa, anche se tale danno si e verificato quando la cosa stessa sia passata nella sfera di disponibilita di altri e sia stata da costoro utilizzata. Tale responsabilita extracontrattuale del fabbricante -che, svincolata dal termine di prescrizione stabilito dall'art 1495 cod civ, e soggetta, al termine prescrizionale previsto dall'art 2947 cod civ - e configurabile anche nel caso in cui il terzo danneggiato sia un imprenditore che si avvale del prodotto come strumento della sua attivita e puo ricadere anche a carico di una pluralita di soggetti, ove questi - pur se in fasi diverse (nella specie, chi fondendo la materia prima, chi elaborandola, chi inserendola in una complessa apparecchiatura, chi, infine, sottoponendo quest'ultima ad un ulteriore processo di 'assemblaggiò) - abbiano contribuito alla fabbricazione del prodotto difettoso. Dalla natura extracontrattuale di tale responsabilita, e dalla diversita dell'oggetto dei successivi Atti traslativi, ne consegue che la responsabilita dei fabbricanti, la quale grava su ciascuno di essi con vincolo di solidarieta ai sensi dell'art 2055 cod civ, va ripartita, nei rapporti interni, in base alla gravita delle rispettive colpe, restando irrilevante -come nel rapporto esterno verso il danneggiato - la circostanza che i corresponsabili del fatto illecito siano stati, a due a due, legati da un rapporto contrattuale di compravendita, ed estraneo, conseguentemente, il problema della garanzia per vizi della cosa venduta in tema di vendite a catena. (V 577/73, mass n 362648; (V 1595/69, mass n 340503; (V 1270/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)