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Sez. L, Sentenza n. 17936 del 13/08/2014 (Rv. 631916 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Credito del lavoratore inerente agli ultimi tre mesi del rapporto - Atti indirizzati ad enti previsti dalla contrattazione collettiva - Idoneità al computo del precedente periodo di dodici mesi - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631916-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In caso di insolvenza del datore di lavoro, la richiesta di convocazione di un organo (nella specie, commissione paritetica), prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro (nella specie, del settore commercio, "ratione temporis" vigente), non rientra in alcuna delle ipotesi di apertura delle procedure indicate nell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, rispetto alle quali va computato il periodo precedente di dodici mesi in cui ricadono le ultime tre mensilità degli emolumenti retribuivi, il cui pagamento è posto a carico del Fondo gestito dall'INPS.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)