diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 16249 del 29/07/2020 (Rv. 658494 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia - Pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione - Limiti temporali - Iniziativa del lavoratore - Rilevanza - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658494-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che, ai fini del computo, a ritroso, degli ultimi dodici mesi anteriori alla procedura concorsuale, rilevasse qualsiasi iniziativa del lavoratore volta a far valere in giudizio il diritto alle retribuzioni, ivi compresa la richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. presso la Direzione provinciale del lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 36 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/10/2008 num. 94 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)