Sez. L, Sentenza n. 2011 del 14/03/1985 (Rv. 439918 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA GESTITO DALL'I.N.A. - PREMIO DI FEDELTÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA GESTITO DALL'I.N.A. - PREMIO DI FEDELTÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
L'art. 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 156, il quale contempla, in favore dei dipendenti di aziende appaltatrici della esazione delle imposte di consumo, iscritti presso l'apposito fondo gestito dall'INA, un premio di fedeltà dopo venti o ventotto anni di servizio continuativo ed ininterrotto nel settore delle imposte di consumo, fissa due requisiti concorrenti, riferiti al servizio di detti dipendenti, nel senso che il diritto al premio medesimo resta soggetto alla duplice condizione che, anche nel caso di subingresso nella qualità di datore di lavoro di diversi appaltatori, non vi siano stati vuoti nell'attività lavorativa, né stacchi od intervalli giuridicamente rilevanti, tali da determinare la cessazione di un rapporto rispetto all'altro, con conseguente interruzione di detta iscrizione al fondo. Ne deriva che il suddetto premio non può essere riconosciuto quando, nello specificato arco di tempo, siano intervenute cessazioni dell'attività o del rapporto, restando a tal fine, irrilevante che nel relativo intervallo il dipendente non abbia svolto altra attività lavorativa subordinata in settori diversi. (Conf 885/84, mass n 433085; (Conf 7252/83, mass n 431851; (Conf 304/83, mass n 425115; (contra 3506/83, mass n 428402; (contra 1188/83, mass n 425974).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 34, Legge 14/02/1963 num. 156 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)