Sez. L, Sentenza n. 304 del 14/01/1983 (Rv. 425115 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA GESTITO DALL'INA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO - PREMIO DI FEDELTÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA GESTITO DALL'INA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO AD OPERA DEL DATORE DI LAVORO - PREMIO DI FEDELTÀ - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Il "premio di fedeltà" - che, a norma dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 156 spetta ai dipendenti delle gestioni delle imposte di consumo iscritti al fondo di previdenza gestito dall'INA nei casi di risoluzione del rapporto d'impiego, ad iniziativa del datore di lavoro (escluso il caso di recesso ex art. 2119 cod. civ.), anche se non sia maturato il diritto a pensione - ha come condizione indispensabile che il servizio reso continuativamente in quel settore non abbia subito alcuna interruzione lavorativa e di iscrizione al fondo per tutto l'arco di tempo (venti o ventotto anni) previsto dalla stessa disposizione.*
Riferimenti normativi: Legge 14/02/1963 num. 156 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)