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Sez. L, Sentenza n. 14593 del 14/10/2002 (Rv. 557877 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Criteri esegetici - Interpretazione sistematica - Necessità - Fattispecie relativa alle clausole del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato per il periodo 1990 - 1992 concernenti la attribuzione del premio di percorrenza e della indennità di manovra.
Stato
decisa il 2002-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557877-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, nell'ambito delle quali, ha rilievo solo materiale, mentre il secondo comma dell'art. 1362 cod. proc. civ. la connessione e l'integrazione, previsti dall'art. 1363 cod. civ., sono strumenti necessari ed interdipendenti per il procedimento interpretativo, la volontà onde la volontà delle parti, esprimendosi in ogni frammento della sua manifestazione, va letta attraverso la globalità di tale manifestazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione al premio di percorrenza e all'indennità di manovra, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato vigente nel periodo 1990 - 1992, ha ritenuto, facendo applicazione dei criteri di ermeneutica suddetti, e in particolare del principio della complessità, del canone letterale, di quello sistematico e di quello della ragione normativa, che gli emolumenti accessori in questione fossero dovuti solo al personale di macchina e non anche agli assistenti di deposito, tra i quali rientrano i manovratori, essendo l'attività da questi svolta limitata a spostamenti localizzati nell'ambito di depositi, stazioni e rimesse, e quindi non riconducibile alla "condotta", attività tipica del personale di macchina).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Legge 11/02/1970 num. 34 art. 38, Legge 11/02/1970 num. 34 art. 39, Legge 16/02/1974 num. 57 art. 7, Legge 22/12/1980 num. 885 art. 11, Legge 10/07/1984 num. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)