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Sez. L, Sentenza n. 6724 del 03/05/2003 (Rv. 562561 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Criteri esegetici - Interpretazione sistematica - Necessità - Fattispecie relativa alle clausole del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato per il periodo 1990 - 1992 concernenti la attribuzione del premio di percorrenza e della indennità di manovra. .
Stato
decisa il 2003-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562561-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono sindacabili in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che le censure possano consistere nella mera contrapposizione dell'interpretazione prospettata dalla parte a quella accolta nella sentenza impugnata (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione al premio di percorrenza e all'indennità di manovra, di cui agli artt. 4 e 5 dell'allegato 7 al c.c.n.l. per i dipendenti delle FF.SS. relativo al triennio 1990-1992, ha ritenuto - facendo corretta applicazione dei criteri di ermeneutica, e in particolare del canone letterale e del criterio della comune volontà delle parti, ricostruita alla luce dei comportamenti successivi alla conclusione del contratto, ossia dell'accordo sindacale del 22 febbraio 1991, nonché dell'interpretazione sistematica - che detti emolumenti accessori spettano al personale di macchina e non anche al personale dei depositi di locomotive tra i quali rientrano i manovratori, essendo l'attività da questi svolta limitata a spostamenti localizzati nell'ambito di depositi, stazioni e rimesse, e quindi non riconducibile alle "operazioni di condotta", attività tipica del personale di macchina).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)