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Sez. L, Sentenza n. 6389 del 27/06/1998 (Rv. 516810 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Criteri dell'interpretazione letterale, del coordinamento delle varie clausole e del senso complessivo dell'atto - Autosufficienza di taluno di essi - Esclusione - Unitarietà logica - Configurabilità - Indicazione di fonti esterne - Considerazione delle stesse nel procedimento interpretativo - Necessità - Fattispecie relativa a clausola del c.c.n.l. per le imprese di vigilanza relativa al trattamento economico durante l'inabilità temporanea per infortunio sul lavoro.
Stato
decisa il 1998-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516810-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Nell'interpretazione dei contratti, gli strumenti dell'interpretazione letterale (art. 1362, comma primo, cod. civ.), del coordinamento delle varie clausole e della individuazione del senso che emerge dal complesso dell'atto (art. 1363) sono legati da un rapporto di necessità (diversamente dallo strumento di cui all'art. 1363, secondo comma, che rileva nel solo caso in cui esso fornisca ulteriori elementi, pur contraddittori nei confronti del testo): essi non sono autosufficienti o indipendenti, ma legati da un vincolo di unitarietà, poiché la loro separazione cronologica nell'"iter" interpretativo viene assorbita da una contestualità logica, in un procedimento in cui ogni parola è nel contempo oggetto e strumento di interpretazione. Nel caso, poi, in cui l'atto indichi fonti esterne (negoziali o normative), queste diventano "per relationem" (nel senso e nei limiti del riferimento) parte integrante della volontà negoziale, e la base di riferimento dello strumento interpretativo che valorizza il "complesso dell'atto" va conseguentemente estesa. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che, nell'interpretare l'art. 33 del c.c.n.l. 14 luglio 1987 per i dipendenti da imprese di vigilanza sul trattamento economico dei lavoratori assenti per infortunio sul lavoro, aveva ritenuto, valorizzando isolatamente un dato letterale di una delle varie clausole, che l'eccedenza della indennità giornaliera corrisposta dall'INAIL rispetto alla normale retribuzione - ai fini del riconoscimento a favore del lavoratore della eccedenza stessa - dovesse essere valutata per raffronto con l'intera retribuzione e non solo con la quota del 60 o del 75 per cento di cui è prevista, a seconda della durata dell'inabilità, la copertura previdenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)