Sez. L, Sentenza n. 6103 del 17/10/1986 (Rv. 448414 - 01)
INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'accertamento della comune volontà delle parti, adeguatamente motivato e compiuto dal giudice del merito nel rispetto delle regole di ermeneutica e, in particolare, attraverso l'esame singolo e complessivo delle clausole, è incensurabile in Sede di legittimità. (nella specie, concernente l'applicazione dell'art. 21 dell'accordo nazionale unico del 22 dicembre 1978, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che ai medici ambulatoriali dell'i.N.A.I.L. già in servizio alla data di entrata in vigore della convenzione fosse stata conservata la C.d. indennità di accesso). (V 1260/86, mass n 440713).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)