Sez. 1, Sentenza n. 4522 del 24/03/1995 Ud. (dep. 26/03/1995) Rv. 201138 - 01
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata | Sussidiarietà - Violenza esercitata al fine della privazione della libertà personale - Assorbimento nel delitto di sequestro di persona - Sussistenza - Fattispecie.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata
Per il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come un sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge. (Nel caso di specie, la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta immediatamente a privarla della libertà personale per alcune ore, costringendola a salire, mediante minaccia con una pistola, su una autovettura: la S.C. ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di sequestro di persona, enunciando il principio di cui in massima).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)