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Sez. 1, Sentenza n. 4837 del 06/10/1998 Cc. (dep. 28/10/1998) Rv. 211457 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | "nuove prove" - diverse valutazioni tecnico scientifiche di elementi fattuali già noti - Valutabilità come nuove prove ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211457-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, una diversa valutazione tecnico scientifica di elementi fattuali già noti ai periti e al giudice può costituire "prova nuova" ai sensi dell'art.630, comma 1, lett.c), c.p.p., quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che la novità di queste ultime e, correlativamente, dei principi tecnico scientifici applicati, può in effetti condurre alla conoscenza non solo di valutazioni diverse, ma anche di veri e propri fatti nuovi.Ciò, naturalmente, solo a condizione, di applicazioni tecniche accreditate e rese pienamente attendibili dal livello del sapere acquisito dalla comunità scientifica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)